Art. 1.
(Finalità della politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale).

      1. È compito della Repubblica promuovere, organizzare ed attuare una politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale la quale si ispiri alle seguenti finalità:

          a) la promozione di relazioni pacifiche, collaborative, eque e solidali tra i popoli, le comunità e gli Stati, anche al fine di prevenire i conflitti, in conformità alla Costituzione e alla Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945, resa esecutiva con legge 17 agosto 1957, n. 848;

          b) il soddisfacimento dei diritti umani fondamentali in conformità al Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottati a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966, resi esecutivi con legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e, in particolare, la tutela della vita umana ed il soddisfacimento dei bisogni primari, il diritto all'alimentazione, l'eliminazione della miseria, la lotta all'emarginazione sociale, la promozione e la difesa della democrazia e dei diritti civili e politici, con attenzione specifica alle categorie più deboli e svantaggiate;

 

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          c) la salvaguardia e la promozione dei diritti della donna, fin dall'infanzia, e la rimozione di ogni ostacolo alla sua piena partecipazione alla vita sociale, economica e politica;

          d) la salvaguardia e la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, sottoscritta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77;

          e) la promozione delle istituzioni democratiche, realmente rappresentative dell'insieme della popolazione e garanti delle minoranze etniche, linguistiche e religiose;

          f) la redistribuzione delle risorse e la democratizzazione della governance globale;

          g) la realizzazione di uno sviluppo basato sulla tutela dell'ambiente inteso come bene globale, la valorizzazione delle risorse naturali e umane locali e la partecipazione democratica delle popolazioni interessate, come previsto dalle deliberazioni della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, svoltasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994;

          h) la lotta all'analfabetismo, la promozione dell'educazione di base e la formazione professionale;

          i) la tutela, la rigenerazione e la promozione dei beni comuni, a beneficio delle generazioni presenti e di quelle future;

          l) il diritto di ogni popolo alla sovranità alimentare;

          m) l'attuazione degli impegni contenuti nei Piani di Azione approvati dai vertici sullo sviluppo promossi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);

 

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          n) il raggiungimento, entro il 2015, degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio dell'ONU;

          o) il soccorso alle popolazioni colpite da maremoti, terremoti e altre calamità naturali, ovvero vittime di guerre o di conflitti od oggetto di persecuzioni.

      2. Le politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale sono parte integrante e contribuiscono allo sviluppo di un quadro coerente di azioni ed iniziative dello Stato in materia di politica estera, ambientale, sociale, di rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona, di rafforzamento dei rapporti di maggiore giustizia ed equità tra i popoli, di redistribuzione delle risorse, di prevenzione dei conflitti.
      3. La Repubblica considera con particolare favore le iniziative volte a promuovere una società multiculturale, con il contributo attivo dei migranti e delle loro associazioni ai progetti di cooperazione allo sviluppo.
      4. La Repubblica, in conformità alla risoluzione 198/98/CE del Parlamento europeo del 2 luglio 1998, sul commercio equo e solidale, riconosce il commercio equo e solidale come parte integrante di una cooperazione socialmente ed ecologicamente sostenibile, impegnandosi a sostenere le iniziative degli organismi che svolgono tale attività.